Art. 1.
(Prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato).

      1. Quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato finalizzato all'analisi e al confronto del DNA dell'imputato o dell'indagato con le tracce raccolte sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato per il quale si procede.
      2. Il giudice dispone il prelievo e i successivi accertamenti di confronto con ordinanza motivata, secondo le modalità previste dagli articoli 224 e seguenti del codice di procedura penale, indicando il luogo, il giorno, l'ora e le modalità di esecuzione del prelievo e adottando i provvedimenti necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare compimento degli atti.